Centro Prove ATP

La Tecnofrigo è Centro Prove A.T.P. con Esperto autorizzato per collaudi per rinnovi A.T.P., ed offre inoltre servizio di disbrigo pratiche per rinnovi anche dopo 15 anni presso i Centri Ministeriali CPA e consulenza specializzata per la risoluzione di tutte le problematiche legate al certificato A.T.P. (smarrimento attestati, richiesta duplicati certificati e targhette, nullaosta, ecc).
Per qualsiasi informazione contattateci al numero di telefono 0805316411 o mandate una mail a rinnoviatp@tecnofrigosrl.com

Ma cos’è l’A.T.P. e cosa prevede la normativa a riguardo?

La sigla A.T.P. è l’acronimo di Accord Transport Perissable e si riferisce agli accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti.

La normativa A.T.P. ha l’obiettivo di proteggere le merci alimentari deperibili; essa stabilisce i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata (tra cui latte e derivati, prodotti ittici, carni, formaggi, alimenti congelati e surgelati, ecc.) e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati.

Quando scade l’attestazione A.T.P. e come bisogna comportarsi?

Dalla data di costruzione del mezzo, il primo rinnovo dell’attestazione A.T.P. va eseguito al sesto anno di vita, sottoponendo a collaudo il mezzo di trasporto presso un Esperto autorizzato, presente nel nostro Centro Prove A.T.P.
L’Esperto potrà provvedere al rinnovo dell’attestazione per un periodo di tre anni, nello specifico:

I mezzi di trasporto con 6 anni di vita (alla prima scadenza) con o senza gruppo frigorifero, devono effettuare presso l’Esperto un rinnovo con validità triennale, mantenendo invariata la classificazione;
Al 9° anno di vita, può essere effettuato un altro rinnovo triennale presso l’Esperto mantenendo nuovamente invariata la classificazione;
Al 12° anno di vita, potrà essere effettuato quindi un terzo rinnovo triennale sempre presso l’Esperto, con il mantenimento della classe se di tipo normale “N” (IN-FNA-FNAX) o con DECLASSAMENTO a tipo normale “N” se la classificazione precedente è di tipo rinforzato “R” (FRC-FRCX-IR);
Al 15° anno di vita, la prova non sarà più di competenza dell’Esperto ma di un Centro Prova Autoveicoli (CPA) di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Va considerato sempre che:

  • L’A.T.P. è parte integrante della carta di circolazione e ne determina la scadenza.
  • Il certificato A.T.P. scaduto comporta, in fase di accertamento da parte degli organi preposti, la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione (art. 216 comma 1 C.d.S).
  • Inoltre, con l’attestato A.T.P. non in regola non è possibile procedere alla revisione obbligatoria del veicolo.

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